DLGS 102/2014 EFFICIENZA NELL’USO DELL’ENERGIA

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DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)

(GU n.165 del 18-7-2014)

 Vigente al: 19-7-2014

Titolo II
EFFICIENZA NELL’USO DELL’ENERGIA

Art. 4

Promozione dell’efficienza energetica negli edifici

1. L’ENEA, nel quadro dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica (PAEE) di cui all’articolo 17, comma 1 del presente decreto, elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e sottopone il documento all’approvazione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la conferenza unificata.

2. La proposta di interventi di cui al comma 1 riguarda gli edifici, sia pubblici che privati, e comprende almeno:

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici;

b) l’individuazione, sulla base della metodologia di cui all’articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, degli interventi piu’ efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica;

c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di incentivazione, di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione da soggetti pubblici e privati per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi e dai risultati conseguiti;

d) un’analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti;

e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento dell’efficienza energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo;

3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 4-bis,

comma 2, e del programma di miglioramento dell’efficienza energetica

 

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degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale di cui all’articolo 5 del presente decreto.

4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l’efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione e’ istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La cabina di regia assicura in particolare il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all’articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ stabilito il funzionamento della cabina di regia, tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato ne’ rimborso spese, e all’attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 5

Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione

1. A partire dall’anno 2014 e fino al 2020, e nell’ambito della cabina di regia di cui all’articolo 4-bis non appena istituita, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l’Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresi’, le attivita’ di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e societa’ collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell’ENEA e del GSE nel rispetto delle rispettive competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate, e la pubblicita’ dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresi’, conto delle risultanze dell’inventario, predisposto in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell’applicativo informatico IPer gestito dall’Agenzia del demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche nonche’ delle misure di cui al comma 10.

3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l’anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche

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avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall’Attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.

5. Le modalita’ per l’esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a

500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 e’ rimodulata a 250 m2;

b) gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorita’ preposte alla difesa nazionale;

d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita’ religiose.

7. Per la definizione del programma di cui al comma 2, sono applicati criteri di individuazione tra piu’ interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell’investimento, anche con riferimento agli edifici con peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi previsti per l’avvio e il completamento dell’intervento; entita’ di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.

8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 e’ gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. L’Agenzia del Demanio promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra piu’ Amministrazioni, al fine di favorire economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.

9. Concorrono altresi’ al raggiungimento dell’obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalita’ di cui all’articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.

10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese quelle che hanno nella propria disponibilita’ gli immobili di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi’, le misure in corso o programmate per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma

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di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l’intervento di una o piu’ ESCO.

12. Le risorse del fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per l’importo di 5 milioni di euro nell’anno 2014 e di 25 milioni di euro nell’anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l’attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilita’ giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per l’importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento puo’ essere integrato:

a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita’ di cui al presente comma, previa determinazione dell’importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) fino a 20 milioni di euro per l’anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalita’ e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entita’ dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le risorse gia’ derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all’efficienza energetica nell’edilizia pubblica e con risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all’esecuzione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall’ENEA e dal GSE nell’ambito dell’attivita’ d’istituto.

14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche avvalendosi del supporto dell’ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015, predispongono e comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, all’Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.

15. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale comunicano all’ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all’anno precedente. L’ENEA, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rende disponibile un portale informatico per l’inserimento delle informazioni di cui al presente comma e ne da opportuna

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informazione sul suo sito istituzionale.
16. Le Regioni e gli enti locali nell’ambito dei rispettivi

strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, attraverso l’approvazione:

a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell’intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta’ dello Stato di cui al presente articolo;

b) di provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di gestione dell’energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprieta’ pubblica e migliorare l’efficienza energetica a lungo termine.

17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale, su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta contiene i riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura. Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le informazioni di cui al presente comma sui propri siti istituzionali.

Art. 6

Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali

1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all’allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell’ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalita’ con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi.

2. L’obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l’acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le «specifiche tecniche» e le «clausole contrattuali» indicate nei «Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del «Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)».

3. L’obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l’obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo.

4. E’ ammessa deroga dal rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, fattibilita’ economica e idoneita’ tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, e’ ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l’acquisto sia finalizzato a:

a) intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione;

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b) salvaguardare l’immobile in quanto ufficialmente protetto in virtu’ dell’appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

5. L’obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l’obiettivo primario delle attivita’ delle forze armate. In ogni caso, l’obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

6. Nel caso in cui la fornitura preveda l’acquisto contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell’efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell’efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l’intera fornitura.

7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, individuano, al proprio interno, uno o piu’ soggetti responsabili dell’attuazione degli obblighi suddetti.

8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l’acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo.

9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.

Art. 7

Regime obbligatorio di efficienza energetica

1. L’obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, e’ determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.

2. Il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all’articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE e’ costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo.

3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma 2 dovra’ garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmi di energia e’ ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica vigenti.

4. I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016, di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, definiscono una traiettoria coerente con l’obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere un’estensione dell’ambito dei soggetti obbligati e modalita’ alternative o aggiuntive di assolvimento dell’obbligo, qualora cio’ fosse necessario per il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.

5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell’ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obbligo di cui al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all’obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico, di

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concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce, anche su proposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell’efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso, gli stessi Ministeri provvedono, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni dall’emanazione del presente decreto ad aggiornare le linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene disposizioni per migliorare l’efficacia del meccanismo, anche con eventuali modifiche della soglia dimensionale richiesta, per valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi.

6. Ai fini dell’accesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli elementi minimi di cui all’allegato 8, del presente decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga all’articolo 6, comma 1, del Conto termico, il GSE predispone specifiche modalita’ che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l’erogazione dell’incentivo attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. Al suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera b), le parole da: «intesi» ad: «agrario,» sono soppresse;

b) all’articolo 6, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

c) «1-bis. L’incentivo erogato ai sensi del presente decreto non puo’ eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera d).»;

d) all’articolo 7, comma 3, dopo le parole: «immediatamente esecutivo» sono inserite le seguenti: «dal momento del riconoscimento della prenotazione dell’incentivo da parte del GSE».

7. Le Regioni pubblicano in modalita’ open data entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell’anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale.

8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 8

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia

1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa’ di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformita’ ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico

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realizzato in conformita’ ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione.

2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto e’ ISPRA.

3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

4. Laddove l’impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimita’ di reti di teleriscaldamento o in prossimita’ di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilita’ tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

5. L’ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l’anagrafica del soggetto obbligato e dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

6. L’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformita’ delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all’obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attivita’ di controllo potra’ prevedere anche verifiche in situ.

7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell’articolo 16.

8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall’anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita’ diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.

9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001.

10. All’attuazione delle attivita’ previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13

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marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita’ e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entita’ dei proventi disponibili annualmente.

11. All’attuazione delle attivita’ previste ai commi 5 e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita’ e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entita’ dei proventi disponibili annualmente.

Art. 9

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell’articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione gia’ adottati in materia, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilita’ tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalita’ con cui gli esercenti l’attivita’ di misura:

a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia;

b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

2. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico.

3. Fatto salvo quanto gia’ previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu’ aderenti alle esigenze del cliente finale, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu’ provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualita’ di esercenti l’attivita’ di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinche’:

a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalita’ minime

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dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita’ alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilita’ degli esercenti dell’attivita’ di misura previste dalla normativa vigente, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprieta’ del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di

efficienza e semplificazione;
c) nel caso dell’energia elettrica e su richiesta del cliente

finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell’energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;

d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;

e) siano adeguatamente considerate le funzionalita’ necessarie ai fini di quanto previsto all’articolo 11.

4. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinche’ gli esercenti l’attivita’ di misura dell’energia elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento dell’installazione dei contatori, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita’ di edifici, e’ obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita’ di edifici, e’ obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita’ immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi puo’ essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilita’ tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unita’ immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN

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834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo’ affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalita’ stabilite dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessita’ di garantire la continuita’ nella misurazione del dato;

d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E’ fatta salva la possibilita’, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta’.

6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia’ adottati in materia, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu’ provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita’ con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato:

a) le imprese di distribuzione ovvero le societa’ di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinche’, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalita’:

1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;

2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre;

3) l’obbligo di cui al numero 2) puo’ essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;

4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;

5) l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico puo’ esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.

b) le imprese di distribuzione ovvero le societa’ di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinche’ i clienti finali abbiano la possibilita’ di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:

1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali

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sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione

per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l’interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia’ adottati in materia, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu’ provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita’ con cui le societa’ di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinche’:

a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;

b) ai clienti finali sia offerta l’opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura e’ stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;

c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:

1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;

3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l’energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;

d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalita’ piu’ opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d’utenza.

8. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l’accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita’ e di costi, la stessa Autorita’ si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all’articolo 15-bis del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.