Decreto legge Stabilità 2016 ( Super ammortamento )

art. 1 (commi 1-100)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell’allegato n. 1 annesso
alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passivita’ preesistenti con ammortamento
a carico dello Stato.
2. Nell’allegato n. 2 annesso alla presente legge e’ indicato
l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell’articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, per l’anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Nell’allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre,
indicati gli importi complessivi dovuti per l’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
nonche’ gli importi che, prima del riparto tra le gestioni
interessate, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo gia’ iscritti al soppresso ENPALS.
4. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili
dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera
professione con carattere di continuita’, sono iscritti alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali.
5. Il comma 430 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e’ abrogato.
6. Al comma 718 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal
1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti
percentuali dal 1° gennaio 2017»;
b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a
decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal
1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio
2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal
1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio
2018»;
c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l’anno
2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l’anno
2018».
7. Al comma 632 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, al terzo periodo, le parole da: «, con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine
del periodo sono soppresse.
8. Il comma 4-bis dell’articolo 51 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ abrogato.
9. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuita’ dell’azione
amministrativa, ai dipendenti dell’Amministrazione
economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state
affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al
superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto
collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o del
quadriennio 2002-2005, continua ad essere corrisposto, a titolo
individuale e in via provvisoria, sino all’adozione di una specifica
disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli
stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle
facolta’ assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di
organico previste per le strutture interessate.
10. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nonche’ l’unita’ immobiliare»
fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) e’ inserita la seguente:
«0a) per le unita’ immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche’
dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui
il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23»;
c) al comma 5, il secondo periodo e’ soppresso;
d) il comma 8-bis e’ abrogato;
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
11. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, l’ultimo periodo e’ soppresso.
12. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e’ aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, dal periodo d’imposta 2014, anche
all’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di
Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed
all’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento,
istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla
base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono,
altresi’, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta’
collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016,
sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 34.
14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
escluse le unita’ immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche’ dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
b) il comma 669 e’ sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI e’ il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di
cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, l’aliquota e’ ridotta allo 0,1 per cento. I comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25
per cento o, in diminuzione, fino all’ azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui l’unita’ immobiliare e’ detenuta da un soggetto che la
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del
10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico
del possessore e’ pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del
tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
15. All’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi incluse le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta’ indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica».
16. Il comma 15-bis dell’articolo 19 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, e’ sostituito dal seguente:
«15-bis. L’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita’ immobiliari
che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta
dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo
ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’
adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica».
17. Al fine di tenere conto dell’esenzione di cui ai commi da 10 a
16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l’IMU e la TASI,
all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo e’
inserito il seguente: «A decorrere dall’anno 2016 la dotazione del
Fondo di solidarieta’ comunale di cui al primo periodo e’
incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui
al primo periodo e’ assicurata attraverso una quota dell’imposta
municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente,
nei predetti esercizi e’ versata all’entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell’imposta municipale propria, di spettanza
dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta
municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello
Stato per alimentare il Fondo di solidarieta’ comunale, a decorrere
dall’anno 2016, la dotazione del predetto Fondo e’
corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro
annui»;
b) al comma 380-ter, lettera a), l’ultimo periodo e’ sostituito
dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e
semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di
solidarieta’ comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2014, e’ destinata ad incrementare il contributo spettante
alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una
quota non inferiore a 30 milioni di euro e’ destinata, ai sensi
dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»;
c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2015, entro
il 30 aprile per l’anno 2016 ed entro il 30 novembre dell’anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
d) al comma 380-ter, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
alla lettera b) puo’ essere variata la quota di gettito dell’imposta
municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da
versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata
la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalita’
di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
e) al comma 380-quater:
1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti:
«per l’anno 2015, il 30 per cento per l’anno 2016, il 40 percento per
l’anno 2017 e il 55 per cento per l’anno 2018»;
2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica
per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell’anno precedente
a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Per l’anno
2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati
dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;
3) le parole: «l’anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;
f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:
«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l’incremento
di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della
dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale, in deroga a quanto
disposto dai commi 380-ter e 380-quater, e’ ripartito tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante
dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni
agricoli, relativo all’anno 2015. A decorrere dall’anno 2016, in
deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota
del Fondo di solidarieta’ comunale, pari a 80 milioni di euro, e’
accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto
dell’importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo
precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al
gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di
base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarieta’
comunale e’ ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di
cui al precedente periodo l’equivalente del gettito della TASI
sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base.
380-septies. A decorrere dall’anno 2016 l’ammontare del Fondo di
solidarieta’ comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi
erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:
a) della Regione siciliana e della regione Sardegna e’
determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del
Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2015;
b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i
criteri di cui al comma 380-quater e’ determinato in modo tale da
garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di
solidarieta’ comunale per l’anno 2015.
380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si
intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli
importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e
la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».
18. All’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno 2016, il contributo straordinario a
favore degli enti di cui al comma 1 e’ commisurato al 40 per cento
dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite
degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono disciplinate le
modalita’ di riparto del contributo, prevedendo che in caso di
fabbisogno eccedente le disponibilita’ sia data priorita’ alle
fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita’ e che le
eventuali disponibilita’ eccedenti rispetto al fabbisogno determinato
ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;
b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
19. Per le medesime finalita’ di cui al comma 17, per i comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta a cui la legge
attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione
del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor
accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito
effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione
principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015.
20. Per l’anno 2016 e’ attribuito ai comuni un contributo di
complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione
alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre
2014, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono
considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del
pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente
articolo. Le disponibilita’ in conto residui iscritte in bilancio per
l’anno 2015, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al
finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,
e’ effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche’ degli elementi ad essi strutturalmente connessi
che ne accrescono la qualita’ e l’utilita’, nei limiti dell’ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo.
22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali
degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della
rendita catastale degli immobili gia’ censiti nel rispetto dei
criteri di cui al medesimo comma 21.
23. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga
all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal
1° gennaio 2016.
24. Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica al
Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna
unita’ immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia’ iscritte in
catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il
contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo
di compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorrere
dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro e’
ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno e secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da
emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati,
entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministero
dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita’
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del
comma 22 e a quelle gia’ iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
25. L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’
abrogato.
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l’anno 2016 e’ sospesa l’efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve,
per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche’
la possibilita’ di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell’accesso alle anticipazioni di liquidita’ di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne’ per gli enti locali
che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
27. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e
2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016
e 2017»;
b) al comma 653, la parola: «2016» e’ sostituita dalla seguente:
«2018».
28. Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai
sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per
l’anno 2015.
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e’ istituita, presso il Ministero dell’economia e
delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di
cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione
e’ formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di
presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre
designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno designato
dal Ministro dell’interno, uno designato dal Ministro delegato per
gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall’Istituto
nazionale di statistica, tre designati dall’Associazione nazionale
dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e
uno designato dalle regioni.
30. La Commissione di cui al comma 29 e’ istituita senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e
dell’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. Ai
componenti della Commissione non e’ corrisposto alcun compenso, ne’
indennita’, ne’ rimborso di spese. La Commissione definisce, nella
sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua
istituzione, le modalita’ di organizzazione e di funzionamento e
stabilisce i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori.
31. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
«e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di
cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, anche separatamente, per l’approvazione; in
assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni
approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla societa’
Soluzioni per il sistema economico – Sose Spa al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze».
32. Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, e’ sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono
adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla
procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno
standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell’articolo 1,
comma 3. Lo schema di decreto e’ corredato di una relazione tecnica
redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, che ne evidenzia gli
effetti finanziari. Sullo schema di decreto e’ sentita la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli
fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione
alla Conferenza, il decreto puo’ essere comunque adottato, previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota
metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici
giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema e’ comunque
trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte
della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla
trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto puo’ essere
comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del
Consiglio dei ministri; esso e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le
quali non si e’ conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei
fabbisogni standard per i comuni e le province indica in allegato gli
elementi considerati ai fini di tale determinazione».
33. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, le parole da: «, che si avvale» fino a: «federalismo
fiscale» sono soppresse.
34. La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del
federalismo fiscale, di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio
2009,n. 42, e’ soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4,
e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferite
ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito della
quale opera.
35. All’articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. Iscrizione all’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
tassa e’ dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in
vigore della presente legge».
36. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite
alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n.
58 del 1998», sono trasferite all’organismo di cui all’articolo 31,
comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le
funzioni dell’organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e
18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonche’ la
denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei
consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei
principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento
e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all’organismo di
tenuta dell’albo dei consulenti finanziari nonche’ alla CONSOB,
contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196,
comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono
sostituiti da riferimenti all’organismo di cui al primo periodo del
presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 18-bis del decreto
legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente
regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all’albo
di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58
del 1998.
37. L’albo unico dei promotori finanziari di cui all’articolo 31,
comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la
denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell’albo
sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e
le societa’ di consulenza finanziaria. I riferimenti all’albo dei
consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e
18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono
sostituiti da riferimenti all’albo unico di cui al primo periodo del
presente comma.
38. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel
Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
(RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell’albo di cui al
comma 37 del presente articolo, nella sezione dei consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede, purche’ in possesso dei
medesimi requisiti di onorabilita’ e professionalita’ previsti per
questi ultimi. A tal fine l’organismo di cui all’articolo 31, comma
4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera,
definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di
riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere
in considerazione dei requisiti di professionalita’ gia’ posseduti.
In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 36 e
gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti
alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e
modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla
remunerazione dell’attivita’ degli agenti di assicurazione persone
fisiche iscritti all’albo di cui al comma 37 quando gli stessi
operano in forma societaria.
39. I promotori finanziari di cui all’articolo 31 del decreto
legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede». I consulenti finanziari
di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998
assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi». Agli
articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del decreto
legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e
«promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede» e all’articolo 18-bis del decreto legislativo
n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente
finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».
40. L’organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio personale
e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale
posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da
amministrazioni pubbliche, incluse le autorita’ amministrative
indipendenti. L’organismo rimborsa alle amministrazioni di
appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico
dell’organismo anche l’eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro
analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale
rientra nell’amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta
del personale interessato, l’organismo non lo immetta nel proprio
organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti
per l’attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma
1 dell’articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono
stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo
del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
41. Entro sei mesi dall’adozione del regolamento di cui al comma
36, la CONSOB e l’organismo per la tenuta dell’albo unico dei
promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le
modalita’ operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli
adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto
statutario e organizzativo, nonche’ le attivita’ propedeutiche
connesse all’iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle
persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle societa’ di
consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data
di cui alla lettera a) del presente comma, nell’albo unico dei
promotori finanziari tenuto dall’organismo di cui all’articolo 31,
comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di
diritto nell’albo unico dei consulenti finanziari. Con successive
delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformita’ al
predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di
cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce:
a) la data di avvio dell’operativita’ dell’albo unico dei
consulenti finanziari;
b) la data di avvio dell’operativita’ dell’organismo di vigilanza
e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.
42. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 35
affluiscono, a decorrere dall’anno 2016, all’entrata del bilancio
dello Stato.
43. All’articolo 190-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;
b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell’economia e delle
finanze puo’ sciogliere gli organi di gestione e di controllo
dell’organismo di cui all’articolo 31 qualora risultino gravi
irregolarita’ nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l’attivita’ dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze
provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi
di gestione e controllo dell’organismo, assicurandone la continuita’
operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un
commissario. La CONSOB puo’ disporre la rimozione di uno o piu’
componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave
inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto
o dalle disposizioni di vigilanza, nonche’ dei provvedimenti
specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in
caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB,
all’esercizio delle funzioni cui sono preposti».
44. L’articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 8. – (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e
degli investitori). -1. Al fine di agevolare l’accesso dei
risparmiatori e degli investitori alla piu’ ampia tutela nell’ambito
delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di
cui all’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce presso
il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei
risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato “Fondo”. Il
Fondo e’ destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori,
diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi
2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nei limiti delle disponibilita’ del Fondo medesimo, la gratuita’
dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle
controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del
presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa
quota concernente le spese amministrative per l’avvio della
procedura, nonche’, per l’eventuale parte residua, a consentire
l’adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli
investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica
dell’educazione finanziaria.
2. Il Fondo e’ finanziato con il versamento della meta’ degli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la
violazione delle norme che disciplinano le attivita’ di cui alla
parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche’,
nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016, con le
risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione ai
versamenti effettuati all’entrata del bilancio dello Stato per il
pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per
l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998. L’impiego delle somme affluite al
Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che
disciplinano le attivita’ di cui alla parte II del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, e’ condizionato all’accertamento, con
sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non piu’
impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del
Fondo resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5-ter
dell’articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti
misure affinche’ gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante,
contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato,
direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al
Fondo».
45. Al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, le parole: «fondo di garanzia per i risparmiatori
e gli investitori» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per la
tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori»;
b) la rubrica del capo II e’ sostituita dalla seguente: «Fondo
per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori».
46. Nelle more del coordinamento da effettuare ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio 2015, n.
114, e allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e
agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale
delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente
sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e
arbitrato di cui all’articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di
funzionamento occorrenti per rendere operativo l’organo di cui
all’articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179
del 2007 mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di
cui al comma 44 del presente articolo, alle risorse di cui
all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, nonche’ agli importi posti a carico degli
utenti delle procedure medesime.
47. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui
diviene operativo l’organo decidente di cui al comma 5-ter
dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il
regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell’articolo
2 del decreto legislativo n. 179 del 2007 prevede, altresi’, le
disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di
conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data
in cui diviene operativo l’organo decidente di cui al primo periodo.
48. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 47
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
49. Il termine di cui all’articolo unico del decreto del Ministro
dell’interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015,
in quanto ultimo giorno del mese di luglio.
50. Per l’intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di
studio per la mobilita’ internazionale erogate a favore degli
studenti delle universita’ e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste
all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
51. All’articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il
comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la
frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo
svolgimento di attivita’ di ricerca dopo il dottorato e per i corsi
di perfezionamento all’estero, erogate dalla provincia autonoma di
Bolzano, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
nei confronti dei percipienti».
52. Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per i periodi
d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.
53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando
l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e’ ridotta al
75 per cento».
54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 683, e’ ridotta al 75 per cento».
55. All’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di
acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui
alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto
dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera
c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno
dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di
cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».
56. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,
il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto,
effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unita’ immobiliari a
destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della
normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La
detrazione di cui al precedente periodo e’ pari al 50 per cento
dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed e’ ripartita in
dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e
nei nove periodi d’imposta successivi.
57. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei
piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunita’ montane
sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
58. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l’articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso
che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte
ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della
proprieta’ delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre
1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della
proprieta’ da parte degli enti locali.
59. L’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 13 – (Patti contrari alla legge) – 1. E’ nulla ogni
pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E’
fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine
perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei
successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del
condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta
dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), del
codice civile.
2. Nei casi di nullita’ di cui al comma 1 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile
locato, puo’ chiedere la restituzione delle somme corrisposte in
misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e
registrato.
3. E’ nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata
del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 e’ nulla ogni
pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a
quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per
immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle
medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1
dell’articolo 2, e’ nulla, ove in contrasto con le disposizioni della
presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al
locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui
all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno
16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita
dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto
ovvero dell’indennita’ di occupazione maturata, su base annua, e’
pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo
considerato.
6. Nei casi di nullita’ di cui al comma 4 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile
locato, puo’ richiedere la restituzione delle somme indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore puo’ altresi’ richiedere,
con azione proponibile dinanzi all’autorita’ giudiziaria, che la
locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto
dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 dell’articolo 2. Tale
azione e’, altresi’, consentita nei casi in cui il locatore non abbia
provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di
cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta
l’esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone
dovuto, che non puo’ eccedere quello del valore minimo definito ai
sensi dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell’articolo
5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente
l’alloggio per i motivi ivi regolati. L’autorita’ giudiziaria
stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a
tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall’entrata in vigore
della presente legge.
8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla
presente legge non producono effetti se non vi e’ obbligo di
registrazione del contratto stesso».
60. All’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo la
lettera g) e’ aggiunta la seguente:
«g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:
1) non hanno fini di lucro;
2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli
enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle
leggi vigenti;
3) svolgono attivita’ sportiva dilettantistica, come definita
dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti».
61. All’articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto
per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24
per cento».
62. All’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1° gennaio
2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2016, le parole: «dell’1,375 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’1,20 per cento».
63. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e’ rifinanziato nella misura di 632,5 milioni
di euro per l’anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l’anno 2017
ed e’ ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte
nella misura di 171,7 milioni di euro per l’anno 2018.
64. In relazione ai commi 61 e 62, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ la
percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle
percentuali di cui agli articoli 58, comma 2, e 68, comma 3, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986 non si applica ai soggetti di cui all’articolo 5 del
medesimo testo unico. Con il medesimo decreto sono altresi’
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
65. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d’Italia,
l’aliquota di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ applicata con una addizionale di 3,5 punti
percentuali.
66. I soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di
gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita’
di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui
all’articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 65 del
presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che
hanno esercitato, in qualita’ di partecipanti, l’opzione per la
trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo
unico assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale
prevista dal comma 65 del presente articolo senza tener conto del
reddito imputato dalla societa’ partecipata.
67. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e
dalle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei
limiti del 96 per cento del loro ammontare».
68. All’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, il secondo periodo e’ soppresso.
69. Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016.
70. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3:
1) al comma 1, la lettera d) e’ abrogata;
2) al comma 2, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:
«c-bis) i soggetti che esercitano una attivita’ agricola ai sensi
dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227, nonche’ le cooperative e loro consorzi di cui
all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601»;
b) all’articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «e le
imprese agricole» e le parole: «e all’estensione dei terreni» sono
soppresse;
c) all’articolo 9:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Determinazione del
valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore
agricolo»;
2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), e per» sono soppresse;
d) all’articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovvero
derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sono
soppresse;
e) all’articolo 45, il comma 1 e’ abrogato.
71. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma
238 e’ abrogato.
72. Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
73. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
deduzione di cui al periodo precedente e’ ammessa altresi’, nei
limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per
due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato
con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a
partire dalla data di cessazione del precedente contratto».
74. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e dopo
il comma 2-bis e’ inserito il seguente:
«2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, i soggetti di cui all’articolo 11, comma
2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del
presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con
modalita’ da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione»;
b) all’articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
c) all’articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da
coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da
almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia
superato i trentacinque anni, acquirenti di unita’ immobiliare da
adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della
medesima unita’ abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed e’ calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di
cui al presente comma non e’ cumulabile con quello di cui alla
lettera c) del comma 74.
76. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da
adibire ad abitazione principale, la banca o l’intermediario
finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a
far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni
dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di
perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un
determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di
costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto
l’utilizzatore ha la facolta’ di acquistare la proprieta’ del bene a
un prezzo prestabilito.
77. All’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione
finanziaria si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
78. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria
per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla
restituzione del bene ed e’ tenuto a corrispondere all’utilizzatore
quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene
avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e
non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere
attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione
finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa e’ corrisposta
dall’utilizzatore al concedente. Nelle attivita’ di vendita e
ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o
l’intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e
pubblicita’ nei confronti dell’utilizzatore.
79. Per il contratto di cui al comma 76 l’utilizzatore puo’
chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente,
la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non piu’
di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a
dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo. In tal
caso, la durata del contratto e’ prorogata di un periodo eguale alla
durata della sospensione. L’ammissione al beneficio della sospensione
e’ subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei
seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del
contratto di cui al comma 76:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti
di eta’ con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita’, di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409,
numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa.
80. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi
periodici riprende secondo gli importi e con la periodicita’
originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto
eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle
condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione,
in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni
del comma 78. La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna
commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di
garanzie aggiuntive.
81. Per il rilascio dell’immobile il concedente puo’ agire con il
procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I,
capo II, del codice di procedura civile.
82. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies) sono inserite le
seguenti:
«i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo
non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte
dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a
20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su
unita’ immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione
principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta’
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000
euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria
che non sono titolari di diritti di proprieta’ su immobili a
destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui
alla lettera b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle
condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla meta’ di
quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta’ non inferiore a 35
anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto
della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono
titolari di diritti di proprieta’ su immobili a destinazione
abitativa».
83. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche’ assoggettati all’imposta
sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero
8-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «immobili abitativi e
strumentali, anche da costruire ed ancorche’ assoggettati all’imposta
sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numeri
8-bis) e 8-ter)»;
b) all’articolo 1 della tariffa, parte prima:
1) dopo il terzo capoverso e’ aggiunto il seguente:
«Se il trasferimento e’ effettuato nei confronti di banche e
intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attivita’ di
leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di
categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione
finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di
cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»;
2) e’ aggiunta, in fine, la seguente nota:
«II-sexies) Nell’applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti
effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari
autorizzati all’esercizio dell’attivita’ di leasing finanziario, si
considera, in luogo dell’acquirente, l’utilizzatore e, in luogo
dell’atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria»;
c) all’articolo 8-bis della tariffa, parte prima:
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori,
di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a
destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e
A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le
condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell’articolo 1,
ancorche’ assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui
all’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.
1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle
cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa,
anche da costruire ed ancorche’ assoggettati all’imposta sul valore
aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9
per cento»;
2) alla nota I), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».
84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 si applicano dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
85. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al
fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei
veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi
classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima
tipologia, e’ riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000
euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine e’ autorizzata la
spesa massima di 5 milioni di euro per l’anno 2016. Il contributo e’
anticipato all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul
prezzo di vendita ed e’ a questo rimborsato sotto forma di credito
d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite
le modalita’ di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito
d’imposta, le modalita’ di comunicazione delle spese effettuate ai
fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime
dei controlli nonche’ ogni altra disposizione necessaria per il
monitoraggio dell’agevolazione.
86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per i veicoli
nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e
l’acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre
2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.
87. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su
immobili di loro proprieta’ adibiti ad edilizia residenziale
pubblica.
88. Le detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute per
l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle
unita’ abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi
energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento
efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la
temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione
settimanale degli impianti da remoto.
89. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole:
«e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ enti aventi le
stesse finalita’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma
di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione
dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013».
90. All’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comunque denominati,»
sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi le stesse finalita’
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa’ che
rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in
materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti
alla data del 31 dicembre 2013,».
91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15
ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria, il costo di acquisizione e’ maggiorato del 40 per cento.
92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli
investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono
altresi’ maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la
deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli
investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989,
stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento,
agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche’ agli
investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente
legge.
94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla
determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e’ effettuata
considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91
e 92.
95. Al comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo» sono sostituite
dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».
96. La disposizione di cui al comma 95 si applica alle operazioni
di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti
sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo
degli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
98. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali
nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate
nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise,
Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a
finalita’ regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre
2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e’
attribuito un credito d’imposta nella misura massima del 20 per cento
per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del
10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni
previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e
dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/ 2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel
settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano
l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei
limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali
e ittico.
99. Per le finalita’ di cui al comma 98, sono agevolabili gli
investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale
come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi
all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia’ esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
100. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei
settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione
navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e
delle infrastrutture energetiche, nonche’ ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresi’, non si applica
alle imprese in difficolta’ come definite dalla comunicazione della
Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.